
Non sono ne esperto di diritto ne un ambientalista, ma di certo non sono l’unica persona a cui è nata qualche perplessità dopo aver letto il decreto rifuti approvato alla Camera dei Deputati. In sintesi il decreto prevede la predisposizione e il ruolo nell’emergenza rifuti di un sottosegretario di stato (Guido Bertolaso), la competenza della super procura in campania (art. 3) e il via alla realizzazione delle discariche e termovalorizzatori nei siti già precedentemente individuati. Ma l’art. 9 sulle discariche, mi preoccupà un pò:
Articolo 9.
(Discariche).
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalità dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.
Incuriosito dai codici CER (catlogo europeo dei rifiuti), soprattutto quelli con asterisco visto che alla fine del testo non vi erano vignette o note, ho fatto una bella ricerca online. I codici CER sono una classificazione (direttiva europea) dei rifiuti e si dividono in pericolosi e non pericolosi. Il decreto cita i seguenti:
Non pericolosi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quellidi cui alla voce 19 12 11
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
Pericolosi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
Tutti quelli evidenziati con asterisco sono per distinguere rapidamente i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. Sapendo che l’ art. 4 del D.L. 13 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) classifica tre tipi di discraiche: a) discarica per rifiuti inerti, b) discarica per rifiuti non pericolosi e c) discarica per rifiuti pericolosi; I rifiuti pericolosi e non, possono essere smaltiti nella stessa discarica? Sapevo che in Italia era un pratica diffusa anche se era reato, ma questo dercreto da l’impressione che il reato sia stato legalizzato.
Intanto attendiamo la risposta di un’ interrogazione parlamentare che l’eurodeputata Monica Fassoni ha inoltrato al Parlamento Europeo:
INTERROGAZIONE ORALE H-0391/08
per il tempo delle interrogazioni della tornata di giugno 2008
a norma dell’articolo 109 del regolamento
di Monica Frassoni
alla Commissione
Oggetto: Decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 (rifiuti)
Lo scorso 23 maggio, il governo italiano ha emesso un decreto legge con cui, a causa dell’emergenza rifiuti in Campania, si deroga a numerose norme nazionali che recepiscono le direttive comunitarie, come la 1999/31/CE[1] sulle discariche o la 85/337/CEE[2] sulla valutazione d’impatto ambientale. In particolare, con il decreto in oggetto, si abolisce la distinzione tra rifiuti ammissibili e non, in una discarica per rifiuti non pericolosi, consentendo in pratica il conferimento di rifiuti anche tossici laddove non si potrebbe; si chiamano “impianti” quei luoghi dove i rifiuti in attesa di trattamento vengono stoccati per più di anno (e addirittura oltre i tre), mentre si tratta di discariche di fatto; si consente di realizzare discariche senza barriere geologiche o con barriere geologiche non a norma, e si consente la pratica del mescolamento e della diluizione dei rifiuti.
Come intende la Commissione ristabilire il rispetto delle normative europee e porre fine a questo vero e proprio abuso del concetto di stato di emergenza?
[1] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
Aggiornamento dell’ultimo minuto (17,05):
Proprio ora leggevo la risposta della commissione europea:
H-0391/08
Risposta della Commissione
17.6.2008
La crisi dei rifiuti in Campania esiste da oltre un decennio.
Finora a fronte di 7 000 tonnellate di rifiuti prodotte ogni giorno in Campania, la
capacità di gestione dei rifiuti della regione è prossima allo zero.
Il 6 maggio 2008 il Collegio ha pertanto deciso di deferire l’Italia alla Corte di
giustizia per la mancata creazione di una rete sufficiente di impianti di trattamento
dei rifiuti conformi alle norme comunitarie accompagnata da una strategia coerente
a lungo termine per la gestione dei rifiuti allo scopo di incentivare il riciclaggio e la
raccolta differenziata dei rifiuti.
La Commissione sa che l’Italia sta tentando seriamente di risolvere la crisi dei rifiuti
a Napoli e l’Italia è consapevole che si è ora raggiunto il punto di non ritorno.
Il nuovo decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008 presentato alla Commissione in
una riunione tecnica il 30 maggio 2008 pare un passo rigoroso nella giusta
direzione, in quanto formula piani e obiettivi obbligatori per la raccolta differenziata
dei rifiuti e prevede nuove infrastrutture per i rifiuti quali ulteriori discariche e
inceneritori.
Tuttavia la Commissione ha già espresso a livello tecnico la sua viva
preoccupazione per le disposizioni contenute nel nuovo decreto che consentono
ampie deroghe alle norme comunitarie, in particolare alcune disposizioni chiave
della direttiva sulle discariche 1999/31/CE[1] e di altre direttive.
Anche laddove la situazione appare difficile, le autorità italiane devono rispettare la
legislazione comunitaria in materia ambientale.
Il rispetto dell’acquis non è un esercizio burocratico. La normativa comunitaria in
materia ambientale stabilisce un quadro per la tutela della salute umana e
dell’ambiente. Sarebbe paradossale se, per affrontare rischi di carattere sanitario a
breve termine, fossero nuovamente messi in pericolo la salute umana e l’ambiente
ad esempio per la mancata applicazione di disposizioni chiave della direttiva sulle
discariche che prevedono obblighi sanitari di lungo periodo che dipendono dalla
natura, pericolosa o non pericolosa, dei rifiuti destinati a discarica.
La Commissione è disposta ad aiutare l’Italia nell’individuare taluni meccanismi di
flessibilità previsti da altri atti della legislazione comunitaria, compresa la direttiva
sulla valutazione d’impatto ambientale[2], per aiutare l’Italia ad affrontare l’attuale
crisi senza violare la normativa comunitaria.
Tuttavia la Commissione, in quanto custode dei trattati, manterrà fermamente la
sua posizione secondo cui non sarà permessa alcuna deroga a qualsiasi elemento
vincolante dell’acquis.
Il decreto legge del 23 maggio 2008 è ora all’esame del Parlamento italiano per
essere convertito in legge e la Commissione esaminerà attentamente il testo
approvato in via definitiva. Qualora l’Italia varasse un atto legislativo che consenta
indebite deroghe all’acquis, la Commissione non avrà altra scelta che l’adozione di
un procedimento a norma dell’articolo 226 del trattato.
[1] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
[2] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985 quale modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997, GU L 73 del 14.3.1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, GU L 156.
In linea di sintesi, il Parlamento Europeo scrive che nonostante sia molto flessibile verso l’Italia, dobbiamo rispettare le normative comunitarie. Qualora il sopracitato decreto si convertisse in legge, l’Europa ancora una volta costituirà una commissione con lo scopo di giudicare l’eventuale non conformità del dell’atto legislativo e di conseguenza
un’enessima sanzione.